Autorità espropriante
Funzioni
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - di seguito anche TUE - disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. L’art. 6 del TUE prevede che “L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario”.
In materia di espropri la Regione Puglia ha emanato la L.R. 22 febbraio 2005, n. 3 e successive modifiche la quale “persegue la finalità di armonizzare, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo V della parte II della Costituzione, le norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con i principi generali e fondamentali dell’ordinamento giuridico desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) e successive modifiche”.
Atti di competenza
Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, nell’ambito delle proprie funzioni, relativamente alle opere di competenza regionale dichiarate di pubblica utilità, provvede ad emanare provvedimenti che riguardano principalmente le fattispecie sotto indicate:
- Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all'espropriazione o all’asservimento di immobili (art. 22-bis TUE) e Decreto di occupazione temporanea di immobili ai fini della corretta esecuzione di opere di pubblica utilità (art. 49 TUE).
- Ordinanza di Deposito delle indennità presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26 del TUE).
- Autorizzazione al pagamento diretto delle indennità (art. 26 del TUE).
- Decreto di esproprio e di asservimento degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere dichiarate di pubblica utilità dalle diverse articolazioni regionali (art. 23 del TUE).
- Delega per le procedure espropriative (art. 6 commi 8 e art. 9-bis del TUE).
- Autorizzazione allo svincolo di indennità depositate (art. 28 del TUE), su istanza degli aventi diritto.
Informazioni utili alle Società proponenti opere di pubblico interesse
Di seguito è disponibile il documento denominato “INDICAZIONI OPERATIVE PER SOCIETA’ PROPONENTI OPERE DI PUBBLICO INTERESSE” il quale costituisce un utile supporto per le Società proponenti e/o concessionarie di opere di pubblico interesse, al fine di uniformare la documentazione progettuale inerente la procedura espropriativa e approvare documenti chiari e completi di tutte le informazioni necessarie, rappresentando altresì una semplificazione dell’attività amministrativa dei Responsabili del Procedimento delle diverse Strutture regionali che, per le funzioni assegnate, istruiscono la documentazione progettuale prodotta dalle Società proponenti e/o concessionarie, comprendente anche la documentazione necessaria all’avvio delle procedure espropriative.
Con riferimento ai contenuti richiamati all’interno del documento di cui innanzi, si rende disponibile la seguente modulistica:
- All. 1A - DICHIARAZIONE DI MANLEVA.
- All. 1B - ISTANZA DI DELEGA ALL’ESERCIZIO DEI POTERI ESPROPRIATIVI.
Istanza di svincolo di indennità di esproprio depositate
A supporto della cittadinanza, altri Enti o Società, proprietari di immobili interessati da procedimenti espropriativi e che intendono richiedere lo svincolo, ai sensi dell’art. 28 del TUE, di somme depositate in proprio favore presso il MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze per indennità di esproprio, asservimento e/o occupazione, si rende disponibile la modulistica, in formato editabile, di seguito scaricabile:
- MODULO 1 - ISTANZA DI SVINCOLO DELLE INDENNITÀ;
- MODULO 2 - DICHIARAZIONE IN CASO DI ISTANZA PRESENTATA DA EREDI.
Normativa di riferimento:
- Decreto Presidente Repubblica - n° 327 del 08/06/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
- La Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3 e successive modifiche Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.
A chi rivolgersi:
Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Gestione Opere Pubbliche
Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Edificio Polifunzionale
PEC: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it